Il modulo quesiti non è più disponibile: quesiti e risposte, se ritenuti di interesse comune, saranno pubblicati in questa pagina.
Risposte pubblicate
Si deve prevedere impianto di climatizzazione invernale e di climatizzazione estiva per gli edifici del Padiglione (Scheda intervento 01), della del Padiglione vetrato (Scheda intervento11) e della Galleria vetrata (Scheda intervento 09)?
Con riferimento al quesito posto, il RUP del committente precisa quanto di seguito:
Si, in tutti i padiglioni previsti all’interno delle schede 01 – 09 – 11, considerato che gli stessi saranno utilizzati sia nella stagione estiva che invernale, dovrà essere previsto e calcolato, secondo la tipologia di struttura proposta, l’impianto di climatizzazione interna dei locali mediante split esterno a pompa di calore aria-aria e ventilconvettori interni sospesi o a pavimento, secondo la soluzione architettonica adottata in sede di progettazione.
E’ possibile visionare il progetto del Ponte ciclopedonale sul Torrente Meta o fotografie nel caso sia già stato realizzato (Scheda intervento 04)?
Con riferimento al quesito posto, il RUP del committente precisa quanto di seguito:
La progettazione del nuovo ponte ciclopedonale è in fase di redazione e pertanto non ancora disponibile. Al fine di una migliore comprensione dell’intervento alla presente si allegano gli elaborati tecnici del precedente ponte ciclopedonale, attualmente demolito, in quanto il nuovo a grandi linee dovrebbe ricalcare le medesime caratteristiche (vedasi "allegato 1 - chiarimenti secondo grado" presente nella sezione documenti della piattaforma di gara).
Si richiedono rilievi altimetrici o quote altimetriche più dettagliate di tutta l’area di intervento, in particolare delle aree dell’intervento 4, 5 e 6.
Con riferimento al quesito posto, il RUP del committente precisa quanto di seguito:
Dato il poco tempo a disposizione per rispondere al presente chiarimento, stante anche le pessime condizioni atmosferiche, non siamo attualmente in grado di fornire quanto richiesto. Al fine della redazione della proposta progettuale è stata allegata a suo tempo il file digitale della Carta Tecnica Regionale in scala 1:2000. Specificatamente l’area di intervento n. 4 Parco della Cascata - Area attrezzata di Via Meta, e l’area di intervento 5 Parco della Cascata - Teatro all’aperto ed impianti sportivi di ViaMeta riguardano due aree contigue e pressoché pianeggianti (rispettivamente a quota 469,80 e 470,50) che presentano un dislivello di circa 2 metri dalla sovrastante Via Pubblica (Via Meta) (quota 472,00). Per quanto attiene l’area di intervento n. 6 Parco della Cascata - Sentiero fluviale si comunica che si tratta di un sentiero costeggiante l’area di intervento 5 in sponda sx del torrente Meta; lo stesso si sviluppa dalla quota della strada provinciale di accesso al centro abitato (quota 470,80) scendendo fino a quasi la quota l’alveo del torrente (quota 462,60) per risalire fino alla quota dell’intervento 4 (quota 469,80). Alla presente si allega Stralcio di Carta Tecnica Regionale in formato editabile. (vedasi "allegato 2 - chiarimenti secondo grado" presente nella sezione documenti).
E’ possibile ricevere più informazioni relative dimensionamento planimetrico altimetrico, rilievo e foto di tutti gli ambiti di progetto oggetto di Concorso?
Con riferimento al quesito posto, il RUP del committente precisa quanto di seguito:
Attualmente nonostante le motivazioni espresse al punto precedente, si ritiene che, per la della redazione della proposta progettuale richiesta, i professionisti selezionati alla seconda fase provvedano ad effettuare un dettagliato sopralluogo delle aree oggetto di intervento al fine di prendere contezza dello stato dei luoghi rispetto agli interventi richiesti. L’Ufficio Tecnico Comunale resta a loro completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in loco.
Quali attività sono previste svolgersi all’interno del Padiglione della Casa della scrittura?
Con riferimento al quesito posto, il RUP del committente precisa quanto di seguito:
Il Padiglione della Casa della scrittura dovrà essere inteso come uno spazio multifunzionale ospitante le attività dei professionisti all’interno di un apparato di produzione e condivisione di progetti editoriali, artistici, teatrali e socio-culturali. La sua realizzazione in aderenza al fabbricato esistente consentirà un migliore utilizzo in tutte le stagioni, tenendo conto della particolare posizione montana e di vicinanza ai corsi d’acqua.
Nell’intervento 01 Padiglione del Parco della Cascata si richiede di inserire un punto informazioni, è possibile chiarire in modo più dettagliato di che cosa si tratta? Ci sarà una persona fissa ad accogliere o si tratta di uno spazio per avvisi senza personale dedicato?
Con riferimento al quesito posto, il RUP del committente precisa quanto di seguito:
La progettazione richiesta dovrà prevedere la ristrutturazione dei padiglioni esistenti mediante demolizione e ricostruzione con accorpamento in un unico volume di qualità architettonica in grado di dialogare tra la natura circostante e le nuove funzioni richieste ai parchi urbani (intrattenimento, svago, attività sportive, punto informazioni, sosta e officina per ciclisti della Ciclovia del Metauro, hub culturale, autoproduzione energetica, ecc.). Nel documento preliminare alla progettazione non era richiesto espressamente la creazione di un punto di informazione. Sicuramente per la gestione della struttura nel suo complesso (compreso quanto descritto all’intervento n. 2 in quanto intimamente connesso) è presumibile che verrà prevista una figura con funzione di accoglienza durante il periodo estivo, mentre per il periodo invernale si ritiene che uno spazio per avvisi senza personale dedicato sia la scelta migliore, fatte salve eventuali future variazioni in base alle condizioni che si presenteranno durante l’effettivo utilizzo delle strutture.
Quanti sono i mq da destinare allo spazio chiuso del Padiglione (Scheda Intervento 01)? E quanti sono i mq coperti per i frequentatori del parco?
Con riferimento al quesito posto, il RUP del committente precisa quanto di seguito:
Dalla scheda progetto è stata indicata una superficie complessiva di circa mq. 60 che potrebbe essere indicativamente suddivisa per 2/3 spazio chiuso e per 1/3 spazio aperto per i frequentatori del parco.
Quali sono le attività che nel corso dell’anno attualmente si svolgono presso il Parco della Cascata?
Con riferimento al quesito posto, il RUP del committente precisa quanto di seguito:
Il grande prato del Parco della Cascata ospita nell’arco dell’anno un ricco programma di eventi locali e sovracomunali; l’importanza di questa area risiede nella sua particolare posizione strategica in quanto è la prima (o l’ultima a secondo della provenienza) per chi proviene dal versante tirrenico degli Appennini (Umbria e Toscana). L’area è già in parte attrezzata ma sarebbe necessario integrare il disegno degli spazi aperti con infrastrutture e spazi per migliorare i servizi offerti per i frequentatori locali e forestieri con finalità ludico-sportivo e ricreativo.
Si richiedono le dimensioni del campo di bocce in cemento conservato. Si richiedono quote altimetriche del dislivello tra la strada e il suddetto campo di bocce, e la quota altimetrica di attacco del ponte ciclopedonale.
Con riferimento al quesito posto, il RUP del committente precisa quanto di seguito:
Nella scheda progetto Parco della Cascata - Area attrezzata di Via Meta non è richiesto il rifacimento del vecchio campo da bocce ma la realizzazione di un’area di sosta pedonale e ciclabile attraverso una serie di attrezzature e di arredi che completano il tratto di percorso ciclo-pedonale compreso tra il ponte ciclopedonale ed il teatro all’aperto che si affaccia sul grande prato del vecchio campo di calcio. La superficie del vecchio campo da bocce (circa 8 metri in lunghezza e 2 il larghezza) dovrebbe essere riutilizzata come superficie di calpestio e ancoraggio arredi. Il dislivello tra tale area e la sovrastante via Pubblica è di circa 2 ml. a salire dalla parte adiacente alla pila di appoggio del ponte ciclopedonale pari alla quota stradale. (vedi chiarimento 3).
A quale uso è oggi destinato l’ex campo da di calcio, quali tipi di eventi attualmente si svolgono in tale area? A quale quota si trova oggi il campo rispetto la quota stradale di via Meta?
Con riferimento al quesito posto, il RUP del committente precisa quanto di seguito:
Tale campo da calcio occupa una importante superficie urbana racchiusa tra Via Meta, il polo scolastico comunale ed il Torrente Meta che nel corso del tempo da area periferica è diventato uno spazio centrale strategico sia per la mobilità cittadina (viabilità veicolare, parcheggi, percorsi ciclo-pedonali promiscui con quelli veicolari) sia per lo svolgimento di eventi di importanza sovra comunale (di carattere sportivo, musicale e culturali). Rispetto alla strada pubblica si trova ad una quota inferiore di circa 2 ml.
Scheda intervento 06 - Quali opere sono le attività di bonifica? Pe l’intervento sono previsti 20.000,00 € da destinarsi ad opere di categoria Impianti IA.03, quali opere sono richieste?
Con riferimento al quesito posto, il RUP del committente precisa quanto di seguito:
Gli interventi di bonifica richiesti dovranno essere mirati alla fruizione e valorizzazione del percorso che partendo dal ponte pedonale di prossima ricostruzione di Via Meta si ricollega con il ponte di Via Garibaldi a fianco della sponda sinistra del Torrente Meta. Al fine dell’unione di strade urbane creando un anello chiuso ed un tracciato alternativo per attraversare in senso longitudinale il centro abitato di Borgo Pace. La bonifica dovrà ri-guardare il consolidamento delle scarpate, sia a monte che a valle con interventi di in-gegneria naturalistica, la realizzazione di una adeguata pavimentazione e la realizzazio-ne dell’impianto di illuminazione pubblica (Impianti IA.03) al fine di rendere il percorso fruibile anche nelle ore notturne.
Al punto 3.4 del Disciplinare di concorso, a pagina 13, in merito al soccorso istruttorio è scritto che “la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta”; tuttavia, tale affermazione sembra contraddire quanto indicato in altri punti del bando, tra cui i seguenti: al punto 3.3 del Disciplinare (pagina 12) viene scritto che “Per il vincitore del concorso resta ferma, nella fase di affidamento dei servizi opzionali, la possibilità di aggiungere, ove necessario per dimostrare i requisiti speciali, altri operatori economici che non abbiano in alcun modo partecipato al concorso”; al punto 3.3 del Disciplinare (pagina 11) è scritto: “Ferma restando la possibilità di partecipare al primo grado per il singolo professionista (…) e l’opzione per il vincitore di dimostrare i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale a valle della procedura concorsuale”; al punto 6.1 del Disciplinare (pagina 39) è scritto: “Il vincitore del Concorso, entro 60 giorni dalla proclamazione, dovrà completare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al vincitore saranno affidati i successivi livelli di progettazione, con l’applicazione del ribasso del 30% (…) il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 6.2 anche ricorrendo, dopo la conclusione della procedura concorsuale, all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del codice o alla costituzione di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 46, come stabilito dall’art. 152, comma 5, ultimo periodo del Codice.” Si chiede pertanto di confermare che, per dimostrare i requisiti speciali, l’avvalimento e/o il ricorso all’RTP possano avvenire/essere prodotti a valle della procedura concorsuale (come scritto sia al punto 3.3 che al punto 6.1 del Disciplinare di concorso), anche aggiungendo ove necessario altri operatori economici, e che pertanto tali documenti di avvalimento possano essere prodotti a valle della procedura (e quindi non necessariamente in data anteriore al termine della procedura/presentazione dell’offerta, come invece indicato al punto 3.4 del Disciplinare).
Ai partecipanti al secondo grado del concorso sono richiesti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, come specificato ai paragrafi 3.2, 3.3 e 3.3.1 del Disciplinare di concorso e NON di capacità economico-finanziaria. Il soccorso istruttorio, disciplinato dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e contenuto al paragrafo 3.4 del Disciplinare, fa riferimento al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. I requisiti di capacità economico-finanziaria sono richiesti al vincitore per l’affidamento dei successivi incarichi professionali, come previsto ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.2.1 del Disciplinare. Il vincitore del concorso, qualora non in possesso dei requisiti richiesti per gli affidamenti successivi, potrà modificare il gruppo di lavoro a valle della procedura concorsuale secondo quanto stabilito dall’art. 152 comma 5 del D. Lgs 50/2016. In relazione all’avvalimento quindi, qualora lo stesso sia necessario per soddisfare i requisiti di partecipazione al secondo grado del concorso, il contratto dovrà essere stato sottoscritto al momento della partecipazione e l’eventuale carenza formale della documentazione amministrativa potrà essere sanata con il soccorso istruttorio, qualora invece lo stesso si renda necessario per la dimostrazione dei requisiti richiesti per le successive fasi di affidamento, lo stesso potrà essere prodotto dal vincitore nel corso della successiva negoziazione per i servizi opzionali.
Al punto 5.2 del Disciplinare di concorso, a pagina 34 è scritto in riferimento alla documentazione amministrativa richiesta per il secondo grado “elenco professionisti costituenti il gruppo di lavoro (nel rispetto delle professionalità dettagliate nel gruppo di lavoro minimo richiesto nel presente disciplinare – paragrafo 3.2.2.).”. Tuttavia, il Disciplinare sembra non avere il paragrafo 3.2.2; si chiedono chiarimenti in merito.
Si tratta di un refuso. Le professionalità richieste per la costituzione del gruppo di lavoro minimo sono quelle contenute al paragrafo 3.3 del Disciplinare di concorso.
Al punto 6.1 del Disciplinare di concorso, a pagina 39, è scritto che “La stipulazione del contratto per la redazione delle successive fasi della progettazione, oltre che all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali richiesti dal disciplinare, è subordinata all’esito favorevole degli accertamenti in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).” E, sempre nello stesso punto del Disciplinare, per successive fasi di progettazione sono indicate la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Pertanto, si chiede conferma che i requisiti speciali richiesti dal disciplinare siano necessari solo per la stipulazione del contratto per le successive fasi e NON per la partecipazione al concorso (e quindi redazione del PFTE).
Vedasi anche chiarimento n. 12. Ai partecipanti al secondo grado del concorso sono richiesti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, come specificato ai paragrafi 3.2, 3.3 e 3.3.1 del Disciplinare di concorso e NON di capacità economico-finanziaria. I requisiti di capacità economico-finanziaria sono richiesti al vincitore per l’affidamento dei successivi incarichi professionali, come previsto ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.2.1 del Disciplinare di concorso.
Si richiedono chiarimenti in merito alla necessità e soprattutto alle modalità di costituzione del gruppo di lavoro richiesto in questa fase di concorso (ovvero nel secondo grado): al punto 3.2.1 del Disciplinare di concorso, a pagina 9, è scritto che si può partecipare al concorso come professionista singolo (cfr. “Ferma restando la possibilità di partecipare al concorso come professionista singolo o associato o come uno dei soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice, e fatta salva, per il vincitore, l’opzione di cui all’art. 152, comma 5 del Codice dei contratti di costituire un raggruppamento temporaneo a valle della procedura concorsuale, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti speciali (…)”); al contempo, però, al punto 3.3 del Disciplinare di concorso, a pagina 11, è richiesto che i partecipanti del secondo grado di concorso costituiscano un gruppo di lavoro (cfr. “Ferma restando la possibilità di partecipare al primo grado per il singolo professionista e per tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 comma 1 del codice e l’opzione per il vincitore di dimostrare i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale a valle della procedura concorsuale nella fase di affidamento dei successivi livelli di progettazione e della Direzione lavori/coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, i partecipanti al 2° grado del Concorso dovranno costituire un gruppo di lavoro, producendo, quale documentazione amministrativa per partecipare al secondo grado, una apposita dichiarazione sulla sua composizione, che dovrà comprendere le seguenti figure professionali: (…)”). Si richiedono chiarimenti in merito, in particolare si chiede: se un concorrente ha partecipato al primo grado del concorso come operatore economico singolo (professionista singolo), vista la necessità di creare un gruppo di lavoro nel secondo grado di concorso (ovvero in questa fase), il professionista singolo è obbligato a cambiare la modalità di partecipazione (e pertanto anche il DGUE e gli altri documenti amministrativi richiesti in secondo grado) presentandosi non più come operatore singolo, ma come RTP (includendo quindi all’interno dell’RTP i professionisti del gruppo di lavoro)? In caso ciò non sia obbligatorio/possibile (e pertanto si possa restare operatori economici singoli anche nel secondo grado del concorso), come si possono inserire le figure richieste per il gruppo di lavoro? A titolo esemplificativo, ad esempio, si fa notare che è richiesta una figura di un ingegnere per la V.01 (e pertanto, nel caso in cui l’operatore economico che è stato ammesso al secondo grado sia un architetto, questo non potrebbe essere indicato come responsabile per la V.01)… un discorso simile potrebbe essere fatto per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (per tale figura, infatti, è necessaria una specifica certificazione/abilitazione che un eventuale professionista singolo ammesso al secondo grado di concorso non necessariamente può avere). In sostanza, alla luce della richiesta di creare un gruppo di lavoro in secondo grado, si chiede se è davvero obbligatorio in questa fase cambiare la forma di partecipazione da professionista singolo ad RTP costituendo e, in tal caso, come questo cambiamento va indicato nei vari documenti amministrativi (DGUE, domanda di partecipazione, ecc…). Inoltre, qualora questo cambiamento sia necessario, si chiede se e come il professionista singolo ammesso al secondo grado possa richiedere il Certificato di Buona Esecuzione del Servizio (come indicato al punto 5.7 del Disciplinare di concorso) per l’intero importo lavori e per tutte le categorie – in relazione al primo grado di concorso. Se invece non è obbligatorio cambiare da professionista singolo a RTP costituendo, si chiede come debbano risultare i professionisti aggiuntivi del gruppo di lavoro (ad esempio: potranno essere aggiunti a valle della procedura concorsuale in un eventuale RTP da proporre a valle della procedura concorsuale, con una logica simile a quanto permesso per dimostrare i requisiti speciali? In tal caso, cosa va indicato nel DGUE e nella domanda di partecipazione richiesti per il secondo grado?).
Ai partecipanti al secondo grado del concorso sono richiesti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, come specificato ai paragrafi 3.2, 3.3 e 3.3.1 del Disciplinare di concorso e NON di capacità economico-finanziaria. I requisiti di capacità economico-finanziaria sono richiesti al vincitore per l’affidamento dei successivi incarichi professionali, come previsto ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.2.1 del Disciplinare di concorso.
Si conferma la necessità, per la partecipazione al secondo grado di concorso, di individuare un gruppo di lavoro che contenga le professionalità minime richieste nella tabella 4 del Disciplinare, il quale dovrà essere costituito nel rispetto delle indicazioni contenute nel paragrafo 3.3 dello stesso.
Si conferma, altresì, che è possibile modificare la forma di partecipazione tra primo e secondo grado di concorso, costituendo il gruppo di lavoro secondo le forme di partecipazione previste ai paragrafi 3.2 e 3.2.1 del Disciplinare. Si precisa che il rispetto delle professionalità minime richieste per il gruppo di lavoro potrà essere dimostrato con tutte le forme di partecipazione previste dall’art. 46 comma 1 del D.Lgs 50/2016, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, professionisti singoli, associati, società di ingegneria, consorzi, raggruppamenti temporanei, società di professionisti ecc…. Si precisa altresì che il gruppo di lavoro è costituito da professionalità minime e non da un numero minimo di persone fisiche; uno stesso professionista può possedere più di una delle professionalità richieste, se tale fattispecie è compatibile con l’ordinamento giuridico e se ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente. Si ricorda infine che, in caso di ricorso al raggruppamento temporaneo, è obbligatorio inserire nel gruppo di lavoro un giovane professionista, quale progettista, laureato ed abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni.
Come previsto al paragrafo 5.7 del Disciplinare di concorso, il Certificato di buona esecuzione verrà rilasciato ai primi tre classificati (più eventuali altre proposte meritevoli di menzione) al termine dell'intera procedura concorsuale (e dunque all'esito del secondo grado), ai relativi progettisti costituenti il gruppo di lavoro.
In riferimento alla documentazione amministrativa da presentare per la partecipazione al secondo grado del concorso si precisa che dovrà essere prodotta la domanda di partecipazione compilando il file denominato “Allegato 1_Domanda di partecipazione_dichiarazioni integrative_II Grado” ed il DGUE da parte di ciascun operatore economico partecipante.
Vedasi anche i chiarimenti n. 12 e n. 14.
I due documenti amministrativi richiesti per il secondo grado di concorso, ovvero l’Allegato 1 (Domanda di partecipazione + Dichiarazioni integrative) + l’Allegato 2 (DGUE secondo grado), in caso di RTP costituendo devono ENTRAMBI essere consegnati una volta per ciascun operatore? Oppure solo il DGUE?
Per la partecipazione al secondo grado del concorso dovrà essere compilato un unico modello di partecipazione, denominato “Allegato 1_Domanda di partecipazione_dichiarazioni integrative_II Grado”, firmato digitalmente da tutti gli operatori economici secondo le modalità indicate al paragrafo 5.2 del Disciplinare di concorso, dovrà essere prodotto, inoltre, il DGUE da parte di ciascun operatore economico partecipante.
Quesiti e risposte per il secondo grado
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