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Risposte pubblicate
Si chiede di specificare se esiste un modello predisposto per il secondo grado per redigere la verifica di coerenza, e in caso di assenza di tale modello esiste un limite di numero di pagine / battute per redigere tale documento?
Non è stato previsto il fac simile del documento per la verifica di coerenza e nè un limite di battute o numero di pagine. Come previsto dal Disciplinare di Concorso, la verifica di coerenza dovrà essere fatta con riferimento alla Scheda ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza, e costituisce implicita verifica con gli obiettivi contenuti nella scheda, con i limiti di costo delle opere e con il cronoprogramma legato alla rendicontazione della fonte di finanziamento rinveniente dal PO-FESR Basilicata 2014 – 2020.
Volendo servirsi il costituendo RTP di consulenti scientifici di alto livello, si conferma che per tali figure (che non concorrono ai requisiti e non rientrano in RTP) NON debba essere prodotto il DGUE? In quale documento amministrativo possono essere eventualmente inseriti i nominativi dei consulenti scientifici?
La documentazione di gara non disciplina espressamente la figura dei consulenti scientifici - soggetti terzi rispetto all'Amministrazione - nè richiede di indicare gli eventuali nominativi o di far pervenire dichiarazioni da parte dei medesimi. Qualora si ritiene di indicare i consulenti sarà possibile farlo nella domanda di partecipazione.
Il Disciplinare di concorso a pag. 9 stabilisce che “Il concorrente selezionato per partecipare al 2° Grado del Concorso può costituire un raggruppamento temporaneo o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al 1° Grado del Concorso con altri soggetti, di cui all’art. 46, comma 1 del Codice, che non abbiano già partecipato al 1° Grado del Concorso.” Si chiede, in merito, se tale esclusione operi soltanto per i facenti parte del raggruppamento temporaneo o anche nei confronti di prestatori di consulenze. In altri termini si chiede se un soggetto che abbia partecipato nel 1° Grado del Concorso in un raggruppamento temporaneo non ammesso alla fase successiva, possa, nel 2° Grado, figurare quale consulente in altro raggruppamento temporaneo.
La documentazione di gara non disciplina espressamente la figura dei consulenti scientifici - soggetti terzi rispetto all'Amministrazione - nè richiede di indicare gli eventuali nominativi o di far pervenire dichiarazioni da parte dei medesimi. Resta comunque fermo il divieto per un concorrente della prima fase di partecipare in qualsiasi altra forma, anche come consulente, ai gradi successivi del concorso.
1. Il Disciplinare di concorso a pag. 9 stabilisce che “Il concorrente selezionato per partecipare al 2° Grado del Concorso può costituire un raggruppamento temporaneo o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al 1° Grado del Concorso con altri soggetti, di cui all’art. 46, comma 1 del Codice, che non abbiano già partecipato al 1° Grado del Concorso.” Si chiede, in merito, se tale esclusione operi soltanto per i facenti parte del raggruppamento temporaneo o anche nei confronti di prestatori di consulenze. In altri termini si chiede se un soggetto che abbia partecipato nel 1° Grado del Concorso in un raggruppamento temporaneo non ammesso alla fase successiva, possa, nel 2° Grado, figurare quale consulente in altro raggruppamento temporaneo.
2. Chiediamo chiarimenti in merito alle prestazioni del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva, richieste solo in caso di vincita e richiamate al punto 6.1 del bando: sono comprese negli importi di progettazione definitiva ed esecutiva? Il dubbio sorge perché le due attività sono distinte dalla progettazione definitiva ed esecutiva, ma non é citato alcun compenso particolare per queste attività.
3. Impalcato superiore: La proposta progettuale potrebbe includere anche una previsione di modifica del flusso di traffico o un depotenziamento dello stesso in vista della valorizzazione del ponte come monumento ? ed eventualmente fino a che livello di approfondimento?
1. La documentazione di gara non disciplina espressamente la figura dei consulenti scientifici - soggetti terzi rispetto all'Amministrazione - nè richiede di indicare gli eventuali nominativi o di far pervenire dichiarazioni da parte dei medesimi. Resta comunque fermo il divieto per un concorrente della prima fase di partecipare in qualsiasi altra forma, anche come consulente, ai gradi successivi del concorso.
2. Negli importi della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva sono incluse le prestazioni inerenti il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (si veda l'allegato "Calcolo del compenso professionale). Il Coordinatore della sicuzrezza in fase esecutiva sarà individuato in seguito mediante le opportune procedure.
3. In questa fase si conferma la configurazione a 4 corsie, salvo valutazioni successive che l'Amministrazione si riserva di fare anche a seguito degli esiti delle verifiche sismiche.
Spett.li, con la presente si chiede se è possibile esplicitare i dati del carattere utilizzato (tipologia di font, ed altezza del testo) per indicare il codice alfanumerico all'interno delle tavole grafiche.
Si riporta quanto previsto al punto 5.1 del disciplinare di gara. "Il partecipante dovrà inserire il numero della tavola e il Codice alfanumerico prescelto per il 2° grado, da porre in alto a destra di ciascuna tavola, senza modificare posizione e caratteri rispetto ai fac-simile."
Spett.li, con la presente si chiede se è possibile pubblicare il verbale finale contenente i codici alfanumerici delle proposte progettuali selezionate per l’ammissione al 2° grado, con le relative motivazioni, come è stato indicato a pagina 17 del Disciplinare.
I verbali, come da Disciplinare, saranno pubblicati. ll Disciplinare di concorso al punto 4.6 prevede che i partecipanti autori delle prime cinque proposte progettuali, individuate con il punteggio più alto, sono ammessi ex aequo, senza formazione di graduatoria, al 2° grado.